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Proprio "Summorum Pontificum"
LETTERA APOSTOLICA DEL
SANTO PADRE BENEDETTO XVI
MOTU PROPRIO DATA "SUMMORUM PONTIFICUM"
SULLUSO DELLA LITURGIA ROMANA
ANTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1970
I Sommi Pontefici fino ai nostri giorni ebbero
costantemente cura che la Chiesa di Cristo offrisse alla Divina
Maestà un culto degno, "a lode e gloria del Suo nome" ed
"ad utilità di tutta la sua Santa Chiesa".
Da tempo immemorabile, come anche per l'avvenire, è necessario
mantenere il principio secondo il quale "ogni Chiesa particolare
deve concordare con la Chiesa universale, non solo quanto alla dottrina
della fede e ai segni sacramentali, ma anche quanto agli usi universalmente
accettati dalla ininterrotta tradizione apostolica, che devono essere
osservati non solo per evitare errori, ma anche per trasmettere
l'integrità della fede, perché la legge della preghiera
della Chiesa corrisponde alla sua legge di fede" (1).
Tra i Pontefici che ebbero tale doverosa cura eccelle il nome di
San Gregorio Magno, il quale si adoperò perché ai
nuovi popoli dell’Europa si trasmettesse sia la fede cattolica che
i tesori del culto e della cultura accumulati dai Romani nei secoli
precedenti. Egli comandò che fosse definita e conservata
la forma della sacra Liturgia, riguardante sia il Sacrificio della
Messa sia l'Ufficio Divino, nel modo in cui si celebrava nell'Urbe.
Promosse con massima cura la diffusione dei monaci e delle monache,
che operando sotto la regola di San Benedetto, dovunque unitamente
all’annuncio del Vangelo illustrarono con la loro vita la salutare
massima della Regola: "Nulla venga preposto all"opera di Dio" (cap.
43). In tal modo la sacra Liturgia celebrata secondo l"uso romano
arricchì non solo la fede e la pietà, ma anche la
cultura di molte popolazioni. Consta infatti che la liturgia latina
della Chiesa nelle varie sue forme, in ogni secolo dell’età
cristiana, ha spronato nella vita spirituale numerosi Santi e ha
rafforzato tanti popoli nella virtù di religione e ha fecondato
la loro pietà.
Molti altri Romani Pontefici, nel corso dei secoli, mostrarono particolare
sollecitudine a che la sacra Liturgia espletasse in modo più
efficace questo compito: tra essi spicca S. Pio V, il quale sorretto
da grande zelo pastorale, a seguito dell'esortazione del Concilio
di Trento, rinnovò tutto il culto della Chiesa, curò
l'edizione dei libri liturgici, emendati e "rinnovati secondo la
norma dei Padri" e li diede in uso alla Chiesa latina.
Tra i libri liturgici del Rito romano risalta il Messale Romano,
che si sviluppò nella città di Roma, e col passare
dei secoli a poco a poco prese forme che hanno grande somiglianza
con quella vigente nei tempi più recenti.
" Fu questo il medesimo obbiettivo che seguirono i Romani Pontefici
nel corso dei secoli seguenti assicurando l’aggiornamento o definendo
i riti e i libri liturgici, e poi, all’inizio di questo secolo,
intraprendendo una riforma generale " (2). Così agirono
i nostri Predecessori Clemente VIII, Urbano VIII, San Pio X (3),
Benedetto XV, Pio XII e il B. Giovanni XXIII.
Nei tempi più recenti, il Concilio Vaticano II espresse il
desiderio che la dovuta rispettosa riverenza nei confronti del culto
divino venisse ancora rinnovata e fosse adattata alle necessità
della nostra età. Mosso da questo desiderio, il nostro Predecessore,
il Sommo Pontefice Paolo VI, nel 1970 per la Chiesa latina approvò
i libri liturgici riformati e in parte rinnovati. Essi, tradotti
nelle varie lingue del mondo, di buon grado furono accolti da Vescovi,
sacerdoti e fedeli. Giovanni Paolo II rivide la terza edizione tipica
del Messale Romano. Così i Romani Pontefici hanno operato
"perché questa sorta di edificio liturgico [...] apparisse
nuovamente splendido per dignità e armonia" (4).
Ma in talune regioni non pochi fedeli aderirono e continuano ad
aderire con tanto amore ed affetto alle antecedenti forme liturgiche,
le quali avevano imbevuto così profondamente la loro cultura
e il loro spirito, che il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II, mosso
dalla cura pastorale nei confronti di questi fedeli, nell’anno 1984
con lo speciale indulto "Quattuor abhinc annos", emesso dalla Congregazione
per il Culto Divino, concesse la facoltà di usare il Messale
Romano edito dal Beato Giovanni XXIII nell’anno 1962; nell"anno
1988 poi Giovanni Paolo II di nuovo con la Lettera Apostolica "Ecclesia
Dei", data in forma di Motu proprio, esortò i Vescovi ad
usare largamente e generosamente tale facoltà in favore di
tutti i fedeli che lo richiedessero.
A seguito delle insistenti preghiere di questi fedeli, a lungo soppesate
già dal Nostro Predecessore Giovanni Paolo II, e dopo aver
ascoltato Noi stessi i Padri Cardinali nel Concistoro tenuto il
22 marzo 2006, avendo riflettuto approfonditamente su ogni aspetto
della questione, dopo aver invocato lo Spirito Santo e contando
sull’aiuto di Dio, con la presente Lettera Apostolica stabiliamo
quanto segue:
Art. 1. Il Messale Romano promulgato da Paolo VI è la espressione
ordinaria della “lex orandi” (“legge della preghiera”) della Chiesa
cattolica di rito latino. Tuttavia il Messale Romano promulgato
da San Pio V e nuovamente edito dal B. Giovanni XXIII deve essere
considerato come espressione straordinaria della stessa “lex orandi”
e deve essere tenuto nel debito onore per il suo uso venerabile
e antico. Queste due espressioni della “lex orandi” della Chiesa
non porteranno in alcun modo a una divisione nella “lex credendi”
(“legge della fede”) della Chiesa; sono infatti due usi dell’unico
rito romano.
Perciò è lecito celebrare il Sacrificio della Messa
secondo l’edizione tipica del Messale Romano promulgato dal B. Giovanni
XXIII nel 1962 e mai abrogato, come forma straordinaria della Liturgia
della Chiesa. Le condizioni per l’uso di questo Messale stabilite
dai documenti anteriori “Quattuor abhinc annos” e “Ecclesia Dei”,
vengono sostituite come segue:
Art. 2. Nelle Messe celebrate senza il popolo, ogni sacerdote cattolico
di rito latino, sia secolare sia religioso, può usare o il
Messale Romano edito dal beato Papa Giovanni XXIII nel 1962, oppure
il Messale Romano promulgato dal Papa Paolo VI nel 1970, e ciò
in qualsiasi giorno, eccettuato il Triduo Sacro [dalla Messa in
Cena Domini alla Veglia Pasquale inclusa]. Per tale celebrazione
secondo l’uno o l’altro Messale il sacerdote non ha bisogno di alcun
permesso, né della Sede Apostolica, né del suo Ordinario.
Art. 3. Le comunità degli Istituti di vita consacrata e delle
Società di vita apostolica, di diritto sia pontificio sia
diocesano, che nella celebrazione conventuale o “comunitaria” nei
propri oratori desiderano celebrare la Santa Messa secondo l’edizione
del Messale Romano promulgato nel 1962, possono farlo. Se una singola
comunità o un intero Istituto o Società vuole compiere
tali celebrazioni spesso o abitualmente o permanentemente, la cosa
deve essere decisa dai Superiori maggiori a norma del diritto e
secondo le leggi e gli statuti particolari.
Art. 4. Alle celebrazioni della Santa Messa di cui sopra all’art.
2, possono essere ammessi ? osservate le norme del diritto ? anche
i fedeli che lo chiedessero di loro spontanea volontà.
Art. 5. § 1. Nelle parrocchie, in cui esiste stabilmente un
gruppo di fedeli aderenti alla precedente tradizione liturgica,
il parroco accolga volentieri le loro richieste per la celebrazione
della Santa Messa secondo il rito del Messale Romano edito nel 1962.
Provveda a che il bene di questi fedeli si armonizzi con la cura
pastorale ordinaria della parrocchia, sotto la guida del Vescovo
a norma del can. 392, evitando la discordia e favorendo l’unità
di tutta la Chiesa.
§ 2. La celebrazione secondo il Messale del B. Giovanni XXIII
può aver luogo nei giorni feriali; nelle domeniche e nelle
festività si può anche avere una celebrazione di tal
genere.
§ 3. Per i fedeli e i sacerdoti che lo chiedono, il parroco
permetta le celebrazioni in questa forma straordinaria anche in
circostanze particolari, come matrimoni, esequie o celebrazioni
occasionali, ad esempio pellegrinaggi.
§ 4. I sacerdoti che usano il Messale del B. Giovanni XXIII
devono essere idonei e non giuridicamente impediti.
§ 5. Nelle chiese che non sono parrocchiali né conventuali,
è compito del Rettore della chiesa concedere la licenza di
cui sopra.
Art. 6. Nelle Messe celebrate con il popolo secondo il Messale del
B. Giovanni XXIII, le letture possono essere proclamate anche nella
lingua volgare, usando le edizioni riconosciute dalla Sede Apostolica.
Art. 7. Se un gruppo di fedeli laici fra quelli di cui all’art.
5 § 1 non abbia ottenuto soddisfazione alle sue richieste da
parte del parroco, ne informi il Vescovo diocesano. Il Vescovo è
vivamente pregato di esaudire il loro desiderio. Se egli non può
provvedere per tale celebrazione, la cosa venga riferita alla Pontificia
Commissione “Ecclesia Dei”.
Art. 8. Il vescovo che vuole soddisfare a tali richieste di fedeli
laici, ma per varie cause ne è impedito, può affidare
la questione alla Pontificia Commissione “Ecclesia Dei”, che gli
darà consiglio ed aiuto.
Art. 9 § 1. Il parroco, dopo aver considerato tutto attentamente,
può anche concedere la licenza di usare il rituale più
antico nell’amministrazione dei sacramenti del Battesimo, del Matrimonio,
della Penitenza e dell’Unzione degli Infermi, se questo consiglia
il bene delle anime.
§ 2. Agli Ordinari viene concessa la facoltà di celebrare
il sacramento della Confermazione usando l’antico Pontificale Romano,
qualora questo consigli il bene delle anime.
§ 3. Ai chierici costituiti “in sacris” è lecito usare
il Breviario Romano promulgato dal B. Giovanni XXIII nel 1962.
Art. 10. L’Ordinario del luogo, se lo riterrà opportuno,
potrà erigere una parrocchia personale a norma del can. 518
per le celebrazioni secondo la forma più antica del rito
romano, o nominare un rettore o un cappellano, osservate le norme
del diritto.
Art. 11. La Pontificia Commissione “Ecclesia Dei”, eretta da Giovanni
Paolo II nel 1988 (5), continua ad esercitare il suo compito.
Tale Commissione abbia la forma, i compiti e le norme, che il Romano
Pontefice le vorrà attribuire.
Art. 12. La stessa Commissione, oltre alle facoltà di cui
già gode, eserciterà l’autorità della Santa
Sede, vigilando sulla osservanza e l’applicazione di queste disposizioni.
Tutto ciò che da Noi è stato stabilito con questa
Lettera Apostolica data in forma di Motu Proprio, ordiniamo che
sia considerato come stabilito e decretato e da osservare dal giorno
14 settembre di quest’anno, festa dell’Esaltazione della Santa Croce,
nonostante tutto ciò che possa esservi in contrario.
Dato a Roma, presso San Pietro, il 7 luglio dell’anno del Signore
2007, terzo del nostro Pontificato.
Benedictus PP. XVI
(1) Institutio generalis Missalis Romani, Editio tertia, 2002, 397
(2) Ioannes Paulus Pp. II, Litt. ap. Vicesimus quintus annus (4 Decembris
1988), 3: AAS 81 (1989), 899.
(3) Ibid.
(4) Pius Pp. X, Litt. Ap. Motu proprio datae Abhinc duos annos (23
Octobris 1913): AAS 5 (1913), 449-450; cfr Ioannes Paulus II, Litt.
ap. Vicesimus quintus annus (4 Decembris 1988), 3: AAS 81 (1989),
899.
(5) Cfr Ioannes Paulus Pp. II, Litt. ap. Motu proprio datae Ecclesia
Dei (2 iulii 1988), 6: AAS 80 (1988), 1498.
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