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apostolica "Quo primum" di S. Pio V
COSTITUZIONE APOSTOLICA
"QUO PRIMUM TEMPORE"
PIUS EPÍSCOPUS SERVUS SERVÓRUM DEI
AD PERPÉTUAM REI MEMÓRIAM
Fin dal tempo della Nostra elevazione al sommo vertice dell'Apostolato,
abbiamo rivolto l'animo, i pensieri e tutte le Nostre forze alle
cose riguardanti il Culto della Chiesa, per conservarlo puro, e,
a tal fine, ci siamo adoperati con tutto lo zelo possibile a preparare
e, con l'aiuto di Dio, mandare ad effetto i provvedimenti opportuni.
E poiché, tra gli altri Decreti del sacro Concilio di Trento,
ci incombeva di eseguire quelli di curare l'edizione emendata dei
Libri Santi, del Messale, del Breviario e del Catechismo, avendo
già, con l'approvazione divina, pubblicato il Catechismo,
destinato all'istruzione del popolo, e corretto il Breviario, perché
siano rese a Dio le lodi dovutegli, ormai era assolutamente necessario
che pensassimo quanto prima a ciò che restava ancora da fare
in questa materia, cioè pubblicare il Messale, e in tal modo
che rispondesse al Breviario: cosa opportuna e conveniente, poiché
come nella Chiesa di Dio uno solo è il modo di salmodiare,
cosí sommamente conviene che uno solo sia il rito per celebrare
la Messa.
II Per la qual cosa abbiamo giudicato di dover affidare questa
difficile incombenza a uomini di eletta dottrina. E questi, infatti,
dopo aver diligentemente collazionato tutti i codici raccomandabili
per la loro castigatezza ed integrità - quelli vetusti della
Nostra Biblioteca Vaticana e altri ricercati da ogni luogo - e avendo
inoltre consultato gli scritti di antichi e provati autori, che
ci hanno lasciato memorie sul sacro ordinamento dei medesimi riti,
hanno infine restituito il Messale stesso nella sua antica forma
secondo la norma e il rito dei santi Padri.
III Pertanto, dopo matura considerazione, abbiamo ordinato
che questo Messale, già cosí riveduto e corretto,
venisse quanto prima stampato a Roma, e, stampato che fosse, pubblicato,
affinché da una tale intrapresa e da un tale lavoro tutti
ne ricavino frutto: naturalmente, perché i sacerdoti comprendano
di quali preghiere, di qui innanzi, dovranno servirsi nella celebrazione
della Messa, quali riti e cerimonie osservare.
IV Perciò, affinché tutti e dovunque adottino
e osservino le tradizioni della santa Chiesa Romana, Madre e Maestra
delle altre Chiese, ordiniamo che nelle chiese di tutte le Provincie
dell'orbe Cristiano: - nelle Patriarcali, Cattedrali, Collegiate
e Parrocchiali del clero secolare, come in quelle dei Regolari di
qualsiasi Ordine e Monastero, maschile e femminile, nonché
in quelle degli Ordini militari, nelle private o cappelle - dove
a norma di diritto o per consuetudine si celebra secondo il rito
della Chiesa Romana, in avvenire e senza limiti di tempo, la Messa,
sia quella Conventuale cantata presente il coro, sia quella semplicemente
letta a bassa voce, non potrà essere cantata o recitata in
altro modo da quello prescritto dall'ordinamento del Messale da
Noi pubblicato; e ciò, anche se le summenzionate Chiese,
comunque esenti, usufruissero di uno speciale indulto della Sede
Apostolica, di una legittima consuetudine, di un privilegio fondato
su dichiarazione giurata e confermato dall'Autorità Apostolica,
e di qualsivoglia altra facoltà.
V Non intendiamo tuttavia, in alcun modo, privare del loro
ordinamento quelle tra le summenzionate Chiese che, o dal tempo
della loro istituzione, approvata dalla Sede Apostolica, o in forza
di una consuetudine, possono dimostrare un proprio rito ininterrottamente
osservato per oltre duecento anni. Tuttavia, se anche queste Chiese
preferissero far uso del Messale che abbiamo ora pubblicato, Noi
permettiamo che esse possano celebrare le Messe secondo il suo ordinamento
alla sola condizione che si ottenga il consenso del Vescovo o dell'Ordinario,
e di tutto il Capitolo.
VI Invece, mentre con la presente Nostra Costituzione, da
valere in perpetuo, priviamo tutte le summenzionate Chiese dell'uso
dei loro Messali, che ripudiamo in modo totale e assoluto, stabiliamo
e comandiamo, sotto pena della Nostra indignazione, che a questo
Nostro Messale, recentemente pubblicato, nulla mai possa venir aggiunto,
detratto, cambiato. Dunque, ordiniamo a tutti e singoli i Patriarchi
e Amministratori delle suddette Chiese, e a tutti gli ecclesiastici,
rivestiti di qualsiasi dignità, grado e preminenza, non esclusi
i Cardinali di Santa Romana Chiesa, facendone loro severo obbligo
in virtú di santa obbedienza, che, in avvenire abbandonino
del tutto e completamente rigettino tutti gli altri ordinamenti
e riti, senza alcuna eccezione, contenuti negli altri Messali, per
quanto antichi essi siano e finora soliti ad essere usati, e cantino
e leggano la Messa secondo il rito, la forma e la norma, che Noi
abbiamo prescritto nel presente Messale; e, pertanto, non abbiano
l'audacia di aggiungere altre cerimonie o recitare altre preghiere
che quelle contenute in questo Messale.
VII Anzi, in virtú dell'Autorità Apostolica,
Noi concediamo, a tutti i sacerdoti, a tenore della presente, l'Indulto
perpetuo di poter seguire, in modo generale, in qualunque Chiesa,
senza scrupolo veruno di coscienza o pericolo di incorrere in alcuna
pena, giudizio o censura, questo stesso Messale, di cui dunque avranno
la piena facoltà di servirsi liberamente e lecitamente: cosí
che Prelati, Amministratori, Canonici, Cappellani e tutti gli altri
Sacerdoti secolari, qualunque sia il loro grado, o i Regolari, a
qualunque Ordine appartengano, non siano tenuti a celebrare la Messa
in maniera differente da quella che Noi abbiamo prescritta, né,
d'altra parte, possano venir costretti e spinti da alcuno a cambiare
questo Messale.
VIII Similmente decretiamo e dichiariamo che le presenti
Lettere in nessun tempo potranno venir revocate o diminuite, ma
sempre stabili e valide dovranno perseverare nel loro vigore. E
ciò, non ostanti: precedenti costituzioni e decreti Apostolici;
costituzioni e decreti, tanto generali che particolari, pubblicati
in Concilii sia Provinciali che Sinodali; qualunque statuto e consuetudine
in contrario, nonché l'uso delle predette Chiese, fosse pur
sostenuto da prescrizione lunghissima e immemorabile, ma non superiore
ai duecento anni.
IX Inoltre, vogliamo e, con la medesima Autorità,
decretiamo che, avvenuta la promulgazione della presente Costituzione,
e seguita l'edizione di questo Messale, tutti siano tenuti a conformarvisi
nella celebrazione della Messa cantata e letta: i Sacerdoti della
Curia Romana, dopo un mese; quelli che sono di qua dei monti, dopo
tre mesi; quelli che sono di là dei monti, dopo sei mesi
o appena sarà loro proposto in vendita.
X Affinché poi questo Messale sia ovunque in tutta
la terra preservato incorrotto e intatto da mende ed errori, ingiungiamo
a tutti gli stampatori di non osare o presumere di stamparlo, metterlo
in vendita o riceverlo in deposito, senza la Nostra autorizzazione
o la speciale licenza del Commissario Apostolico, che Noi nomineremo
espressamente nei diversi luoghi a questo scopo: cioè, se
prima detto Commissario non avrà fatta all'editore piena
fede che l'esemplare, che deve servire di norma per imprimere gli
altri, è stato collazionato con il Messale stampato in Roma
secondo la grande edizione, e che gli è conforme e in nulla
ne discorda; sotto pena, in caso contrario, della perdita dei libri
e dell'ammenda di duecento ducati d'oro da devolversi ipso
facto alla Camera Apostolica, per gli editori che sono nel Nostro
territorio e in quello direttamente o indirettamente soggetto a
Santa Romana Chiesa: della scomunica latæ sententiæ
e di altre pene a Nostro arbitrio, per quelli che risiedono
in qualsiasi altra parte della terra.
XI Data però la difficoltà di trasmettere le
presenti Lettere nei varii luoghi dell'orbe Cristiano, e di portarle
alla conoscenza di tutti il piú presto possibile, Noi prescriviamo
che esse vengano affisse e pubblicate come di consueto alle porte
della Basilica del Principe degli Apostoli e della Cancelleria Apostolica,
e in piazza di Campo dei Fiori, dichiarando che sia nel mondo intero
accordata pari e indubitata fede agli esemplari delle medesime,
anche stampati, purché sottoscritti per mano di pubblico
notaio e muniti del sigillo di persona costituita in dignità
ecclesiastica, come se queste stesse Lettere fossero mostrate ed
esibite.
XII Nessuno dunque, e in nessun modo, si permetta con temerario
ardimento di violare e trasgredire questo Nostro documento: facoltà,
statuto, ordinamento, mandato, precetto, concessione, indulto, dichiarazione,
volontà, decreto e inibizione. Che se qualcuno avrà
l'audacia di attentarvi, sappia che incorrerà nell'indignazione
di Dio onnipotente e dei suoi beati Apostoli Pietro e Paolo.
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